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ninus
Junior +
Sassari - SS Italy
Il mio Garage
220 Messaggi Iscritto dal 2009
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Inserito il - 02 set 2011 : 18:25:41
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ciao ragazzi,domanda: quest'anno pago il bollo di 10,33 euro per circolare con la mia lambretta, ma se poi decido di non usarla per es. per 4 anni di seguito?....il bollo non lo pago e non succede niente! giusto? mi sembra di aver capito cosi'...che dite? grazie |
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Mego
Master +
Ferrara - FE Italy
Il mio Garage 9213 Messaggi Iscritto dal 2004
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Inserito il - 02 set 2011 : 18:28:31
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Dipende un pò dal regolamento della tua regione. Per il resto tutte le lambrette Italiane hanno ormai automaticamente più di 30 anni quindi SI'...dici bene. Informati solo come si regola la regione poichè per esempio in Lombardia hanno "abitudini" diverse.Qui da me (emilia-romagna)funziona come dici tu.
-SX 200-
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Py
Master +
Roma - RM Italy
Il mio Garage 5601 Messaggi Iscritto dal 2006
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Inserito il - 02 set 2011 : 18:43:26
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anche per noi (Lazio) vale quella regola. come dice Michele, controlla come è regolamentata la tua regione.
Py |
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scooter_italiano
Junior ++
Prato - PO Italy
618 Messaggi Iscritto dal 2003
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Inserito il - 02 set 2011 : 22:26:23
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anche a Prato paghi solo se circoli. se smetti di circolare non paghi e quando vuoi tornare a circolare paghi di nuovo. però se smetti di circolare per quattro anni in Lambretta è meglio se la vendi.
andy.D&DSC |
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orso
Senior +
Porto Torres - SS Italy
2469 Messaggi Iscritto dal 2006
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Inserito il - 03 set 2011 : 07:55:42
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In effetti chiamasi tassa di circolazione e non bollo (tassa di possesso), non riesco però a capire se va portata dietro con se, e se le forze dell'ordine possono chiedertela a corredo dei documenti |
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Dick5
Junior ++
Venezia Lido - VE Italy
Il mio Garage 586 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 03 set 2011 : 08:37:54
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Si,la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione,a differenza di quella della tassa di possesso,va tenuta assieme ai documenti di circolazione.
Ciao Riccardo |
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liso
Junior
Siena - SI Italy
78 Messaggi Iscritto dal 2011
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Inserito il - 03 set 2011 : 09:49:44
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Citazione: Messaggio inserito da Dick5
Si,la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione,a differenza di quella della tassa di possesso,va tenuta assieme ai documenti di circolazione.
Tanto per fare le cose semplici e non creare confusione :) |
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orso
Senior +
Porto Torres - SS Italy
2469 Messaggi Iscritto dal 2006
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Inserito il - 03 set 2011 : 13:16:59
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Citazione: Messaggio inserito da Dick5
Si,la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione,a differenza di quella della tassa di possesso,va tenuta assieme ai documenti di circolazione.
Ciao Riccardo
ma c'è un articolo sanzonatorio in caso di mancanza di pagamento? mi spiego se un agente preparato te la chiede e non la hai nel verbale a cosa fa riferimento e quale è la sanzione? |
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Dick5
Junior ++
Venezia Lido - VE Italy
Il mio Garage 586 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 04 set 2011 : 08:55:18
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La normativa alla quale faccio riferimento è ART 17 L 449/97 e CM 30/E 27-1-98. Per quanto riguarda le sanzioni non ti so dire . In fin dei conti si tratta solo di tenere la ricevuta fra i documenti piuttosto che a casa. Ciao Riccardo |
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GiPiRat
Moderatore
Lecce - LE Italy
Il mio Garage 6384 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 05 set 2011 : 13:18:39
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Citazione: Messaggio inserito da Dick5
La normativa alla quale faccio riferimento è ART 17 L 449/97 e CM 30/E 27-1-98. Per quanto riguarda le sanzioni non ti so dire . In fin dei conti si tratta solo di tenere la ricevuta fra i documenti piuttosto che a casa. Ciao Riccardo
No, la normativa di riferimento è l'art. 63 della legge 342/2000.
Le forze dell'ordine possono chiedere di esibire la tassa di circolazione e, in caso non la si abbia, in genere l'ammenda prevede il pagamento della tassa più una somma stabilita in materia da ogni regioni.
Ciao, Gino |
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Dick5
Junior ++
Venezia Lido - VE Italy
Il mio Garage 586 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 05 set 2011 : 15:38:48
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Citazione: Messaggio inserito da GiPiRat
Citazione: Messaggio inserito da Dick5
La normativa alla quale faccio riferimento è ART 17 L 449/97 e CM 30/E 27-1-98. Per quanto riguarda le sanzioni non ti so dire . In fin dei conti si tratta solo di tenere la ricevuta fra i documenti piuttosto che a casa. Ciao Riccardo
No, la normativa di riferimento è l'art. 63 della legge 342/2000.
Le forze dell'ordine possono chiedere di esibire la tassa di circolazione e, in caso non la si abbia, in genere l'ammenda prevede il pagamento della tassa più una somma stabilita in materia da ogni regioni.
Ciao, Gino
Sul sito Transalp.it (leggi e normative) e Oldtimercars.com viene riportato testualmente: Ulteriori adempimenti: il proprietario di veicolo storico circolante dovrà portare con se l'attestazione di pagamento per poter dimostrare alle eventuali richieste di aver assolto all'obbligo di legge. (art. 17 L 449/97 e CM 30/E 27/1/98 ) Queste le fonti che mi sono limitato a riportare sperando di non aver creato confusione. Ciao Riccardo
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GiPiRat
Moderatore
Lecce - LE Italy
Il mio Garage 6384 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 05 set 2011 : 17:26:27
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Citazione: Messaggio inserito da Dick5
Sul sito Transalp.it (leggi e normative) e Oldtimercars.com viene riportato testualmente: Ulteriori adempimenti: il proprietario di veicolo storico circolante dovrà portare con se l'attestazione di pagamento per poter dimostrare alle eventuali richieste di aver assolto all'obbligo di legge. (art. 17 L 449/97 e CM 30/E 27/1/98 ) Queste le fonti che mi sono limitato a riportare sperando di non aver creato confusione. Ciao Riccardo
Niente di che, era solo per fare chiarezza, qualcuno ha scritto fischi per fiaschi, o ha riportato quei dati senza verificare: l'art. 17, comma 39, L. 449/97 è riferito alla sospenzione dell'IPT per i motocicli e la circolare ministeriale 30/E del 27/1/98 si riferisce ai nuovi (allora!) criteri di determinazione della tassa di circolazione, ma senza menzionare i veicoli storici, visto che ancora non era stata introdotta l'agevolazione; per quel che riguarda i ciclomotori dice solo (tra l'altro): ". . . Resta fermo l'obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo su strada, la ricevuta di pagamento in corso di circolazione, senza pero` l'obbligo ne` di esportazione del contrassegno, ne` di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di sua validita`. Le infrazioni di pagamento possono essere rilevate unicamente su strada, dagli organi preposti al controllo.". E questo, naturalmente, vale anche per i veicoli storici.
Ciao, Gino |
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