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cus
Nuovo
Parma - PR Italy
40 Messaggi Iscritto dal 2010
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Inserito il - 08 feb 2011 : 00:13:39
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salve, ho visto un'inserzione di una lambretta che dice: "...con targa originale, ma priva di documenti.." come bisogna procedere per valutare l'acquisto e metterla in strada? grazie |
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Mego
Master +
Ferrara - FE Italy
Il mio Garage 9213 Messaggi Iscritto dal 2004
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Inserito il - 08 feb 2011 : 00:39:55
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Vai con il tasto "cerca" in alto a destra.Troverai tanti post in merito.Cerca "RADIATE" o "REIMMATRICOLAZIONI".Cmqe...a titolo informativo...per prima cosa fai una visura della targa della lambra.Se è radiata ti muoverai in un modo,se è ancora iscritta in un altro.
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Mego
Master +
Ferrara - FE Italy
Il mio Garage 9213 Messaggi Iscritto dal 2004
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Inserito il - 08 feb 2011 : 00:51:22
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Cmqe il fatto che ci sia la SUA targa al 90% dei casi è un buon segno....
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GiPiRat
Moderatore
Lecce - LE Italy
Il mio Garage 6384 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 08 feb 2011 : 18:02:49
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Citazione: Messaggio inserito da Mego
Cmqe il fatto che ci sia la SUA targa al 90% dei casi è un buon segno....
Già, a meno che non sia ancora in vita e l'intestatario non ne vuole sapere niente, oppure se c'è una perdita di possesso!
Comunque, senti Mego e fai una visura al PRA!
Ciao, Gino |
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Andrea76
Senior
Pavia - PV Italy
Il mio Garage 1172 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 08 feb 2011 : 18:10:37
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Scusate l'intrusione, perdita di possesso cosa significa? Bisogna seguire la stessa procedura dell'art proprietario non intestatario? Grazie Andrea |
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Mego
Master +
Ferrara - FE Italy
Il mio Garage 9213 Messaggi Iscritto dal 2004
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Inserito il - 08 feb 2011 : 20:22:39
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Per perdita di possesso si può intendere varie ipotesi.Cmqe si sa che c'è una denuncia di perdita di possesso,o per furto,o per "smarrimento"(un pò anomalo ma possibile!).Penso esistano altre ipotesi da racchiudere in sotto questa dicitura se non erro. Sapevo però che la perdita di possesso può annullarla solo il propietario. Correggetemi se sbaglio.
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GiPiRat
Moderatore
Lecce - LE Italy
Il mio Garage 6384 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 09 feb 2011 : 12:30:10
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Citazione: Messaggio inserito da Mego
Per perdita di possesso si può intendere varie ipotesi.Cmqe si sa che c'è una denuncia di perdita di possesso,o per furto,o per "smarrimento"(un pò anomalo ma possibile!).Penso esistano altre ipotesi da racchiudere in sotto questa dicitura se non erro. Sapevo però che la perdita di possesso può annullarla solo il propietario. Correggetemi se sbaglio.
Non sbagli, la perdita di possesso "congela" il veicolo al quale è applicata, che non può più circolare, pena una multa severa ed il sequestro del libretto o del veicolo. Può essere annullata solo dall'intestatario che l'ha effettuata o da un suo erede. Può essere fatta anche dal vecchio intestatario che ha venduto il veicolo, ma l'acquirente non ha mai provveduto al passaggio di proprietà, anzi, questo è il caso più comune, dopo il furto.
Ciao, Gino |
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Andrea76
Senior
Pavia - PV Italy
Il mio Garage 1172 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 10 feb 2011 : 09:11:15
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Grazie mille per le info, ho un amico che stava trattando una rally 180, con perdita di possesso, gli diro' di stare in campana. |
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GiPiRat
Moderatore
Lecce - LE Italy
Il mio Garage 6384 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 10 feb 2011 : 10:37:32
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Citazione: Messaggio inserito da Andrea76
Grazie mille per le info, ho un amico che stava trattando una rally 180, con perdita di possesso, gli diro' di stare in campana.
Che si informi prima dall'intestatario per vedere se è disposto a fare la reimmissione in possesso e poi la vendita. Altrimenti, che lasciasse perdere!
Ciao, Gino |
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Andrea76
Senior
Pavia - PV Italy
Il mio Garage 1172 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 10 feb 2011 : 16:42:24
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Ok, grazie mille. |
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samaghi
Senior ++
Mantova - MN Italy
3264 Messaggi Iscritto dal 2007
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Inserito il - 10 feb 2011 : 19:29:20
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Bravo Gino...il caso più comune è quello in cui l'intestatario vende il veicolo e l'acquirente non provvede a trascrivere l'atto di vendita...Poi in concreto l'Aci con leggerezza consiglia di fare la "tutela del venditore", che consente al venditore di trascrivere il passaggio...con pochi euro si esegue, per deviare sull'acquirente (reale proprietario) i bolli e le multe eventualmente non pagate. Le possibilità, come ben saprai sono due, o tramite appunto la tutela del venditore o tramite il Giudice di pace. Secondo me gli effetti non sono assolutamente gli stessi, in quanto nella tutela del venditore si trascrive semplicemente l'atto di vendita, quindi gli effetti sono ex nunc (cioè dal momento in cui avviene la trascrizione), mentre ottenendo sentenza costitutiva dal giudice di pace, si possono, giustamente, far retroagire gli effetti ex tunc, cioè dal momento della vendita... Come ben saprai un mezzo è fonte di "responsabilità oggettiva" per il solo fatto di esserne proprietario, pertanto reputo sempre opportuno far retroagire gli effetti al momento della vendita, fornendo la prova di non esserne oggettivamente responsabile. O meglio, tutela del venditore nell'immediato con contestuale causa avanti al Giudice di pace. |
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GiPiRat
Moderatore
Lecce - LE Italy
Il mio Garage 6384 Messaggi Iscritto dal 2005
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Inserito il - 10 feb 2011 : 21:40:42
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Citazione: Messaggio inserito da samaghi
Bravo Gino...il caso più comune è quello in cui l'intestatario vende il veicolo e l'acquirente non provvede a trascrivere l'atto di vendita...Poi in concreto l'Aci con leggerezza consiglia di fare la "tutela del venditore", che consente al venditore di trascrivere il passaggio...con pochi euro si esegue, per deviare sull'acquirente (reale proprietario) i bolli e le multe eventualmente non pagate. Le possibilità, come ben saprai sono due, o tramite appunto la tutela del venditore o tramite il Giudice di pace. Secondo me gli effetti non sono assolutamente gli stessi, in quanto nella tutela del venditore si trascrive semplicemente l'atto di vendita, quindi gli effetti sono ex nunc (cioè dal momento in cui avviene la trascrizione), mentre ottenendo sentenza costitutiva dal giudice di pace, si possono, giustamente, far retroagire gli effetti ex tunc, cioè dal momento della vendita... Come ben saprai un mezzo è fonte di "responsabilità oggettiva" per il solo fatto di esserne proprietario, pertanto reputo sempre opportuno far retroagire gli effetti al momento della vendita, fornendo la prova di non esserne oggettivamente responsabile. O meglio, tutela del venditore nell'immediato con contestuale causa avanti al Giudice di pace.
Credo ci siano delle sentenze, che fanno giurisprudenza in merito (cose degli ultimi 10-12 anni), che legano la responsabilità dell'acquirente al momento della formalizzazione dell'acquisto, e non della registrazione dell'atto.
Ciò non toglie che, in caso di necessità, è sempre bene provvedere prima alla perdita di possesso, e poi ad adire le vie legali!
Ciao, Gino |
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