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Carlos Amenda
Junior +


Cagliari - CA
Italy


317 Messaggi
Iscritto dal 2007

Inserito il - 07 nov 2009 :  18:00:36  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
assolutamente no, i beni mobili registrati (moto, navi, aerei, auto) una volta cancellati dal registro (radiati d'ufficio o demoliti)sottostanno al regime giuridico dei beni mobili ossia "possesso vale titolo" (se cel'hai è tuo, insomma un pò come se fosse una sedia o una penna);
se fai tutti i controlli questi servono a scongiurare in un eventuale giudizio le accuse
di incauto acquisto e supportare la buona fede....per il resto una volta che hai reimmatricolato il bene
se non ricordo male passati 5 anni l'ex proprietario decade dal diritto di proporre l'azione e il mezzo è tuo a tutti gli effetti.
La reimmatricolazione puoi farla anche se il bene ad insaputa del proprietario
è stato rubato e quindi non è stata fatta alcuna denuncia;
per assurdo pur non essendone il proprietario, puoi fare il passaggio di proprietà anche di un mezzo circolante e iscritto ex art 2688, se hai il CDP che ti da "il titolo" per il trasferimento.
La coscienza apposto cel' ho sempre e comunque...spero di essere stato chiaro, è un argomento un pò tecnico ma non difficile da capire.
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Carlos Amenda
Junior +


Cagliari - CA
Italy


317 Messaggi
Iscritto dal 2007

Inserito il - 07 nov 2009 :  18:09:44  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
Art. 1161 Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà (1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione. Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento (981, 1021).
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ilbreizh
Senior +


Buscate - MI
Italy


Il mio Garage

2423 Messaggi
Iscritto dal 2006

Inserito il - 07 nov 2009 :  18:24:37  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
ottima cosa, grazie Carlos !

il breizh
*vendo vernice Lechler nitro extralucido per Special/silver*
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