Scooter d Epoca - Forum

Scooter d Epoca - Forum
Home | Profilo | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Utenti | Il mio Garage | Cerca | FAQ | Policy | RSS

Nel Sito Scooterdepoca.com: Home | Lambretta | Vespa | Ancora Scooter | Restauro | Ricambisti | Targhe
Nome Utente:
Password:
Salva Password
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 News
 News
 La circolare sull'art 18 in versione integrale
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

Pierfranco Viviano
Fondatore


Cuneo - CN
Italy


Il mio Garage

1708 Messaggi
Iscritto dal 2001

Inserito il - 11 gen 2004 :  00:11:43  Mostra Profilo
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
prot. n. 4437/M360
Ai Signori Coordinatori
LORO SEDI
Agli Uffici Provinciali della Motorizzazione
LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti, Turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
All’Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14
TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Via Crispi, 8
BOLZANO
e p.c. All’ Automobile Club d’Italia
Via Marsala, 8
ROMA
All’UNASCA
Piazza Marconi, 25
ROMA – EUR

2
Alla CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA
All’ASIAC
Via Domodossola, 29
ROMA
All’ANDAC
Via Monteverde, 86
ROMA
All’AIDAC
Via Licino Stolone, 142
ROMA
OGGETTO: Art. 18, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
*******
La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.
Le modifiche apportate sono state evidenziate in “grassetto”.
*******
Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”.
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..
Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;
2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
3. l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;
4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;
5. l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;
6. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
7. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
8. nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
? in caso di reimmatricolazione;
? in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
? quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
MN/SN


Pierfranco Viviano - ScooterdEpoca.com
Riconoscimenti:  Fondatore di Scooterdepoca.com   
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile
Vai a:
Scooter d Epoca - Forum © Scooterdepoca.com Go To Top Of Page
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi. Snitz Forums 2000

Powered by Viviano.it, © 1998- 2024 - Tutti i diritti riservati. | Copyright | Termini & Condizioni | Cookies
Scooterdepoca.com è un sito NOT FOR PROFIT
I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Credits