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Pierfranco Viviano
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Inserito il - 24 nov 2003 :  10:46:00  Mostra Profilo
ARTICOLO 18
IL TESTO DELLA LEGGE:
Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 Supplemento Ordinario:
Titolo del provvedimento:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
art. 18
Titolo:
Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli.
Testo: in vigore dal 01/01/2003
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e' consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
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LA CIRCOLARE DELLA MOTORIZZAZIONE:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Oggetto: Art. 18, comma 1, legge 27/12/202 n° 289 finanziaria 2003
Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'Art 18 etc. (Omissis) . . . , il quale prevede che: "Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 % . . . (Omissis) . . . La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo."
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 C.d.s. fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L'Art. 60 comma 2, Cds, infatt, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati . . . (Omissis) . . . e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione"; tant'è che il successivo comma 3, ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione
Viceversa, ai sensi dell'Art 60, comma 4 Cds, rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico tutti i motoveicoli e autoveicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'Art.5 comma 34 del D.L. 30/12/1982 n° 953 . . .(Omissis); e solo per tali veicoli la norma codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al PRA, per poter circolare su strada debbano essere reinmatricolati ed iscritti nei registri del PRA.
Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel PRA, previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio per omesso pagamento delle predette tasse.
La medesima norma prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel PRA, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo
In sostanza, quindi, la norma esclude la necessità che il veicolo reiscritto nel PRA, debba essere sottoposto a reinmatricolazione laddove esistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, se il veicolo, radiato d'ufficio dal PRA, e reiscritto in applicazione della finanziaria in esame, risulta presente nell'archivio nazionale veicoli, gli uffici provinciali della Motorizzazione si limiteranno ad annotare nell'archivio stesso, nel campo riservato alle "righe descrittive" e sulla carta di circolazione che si tratta di veicolo di interesse storico, tenuto conto di quanto attestato nella certificazione rilasciata da uno dei registri di marca o ASI/FMI.
Viceversa, non v'è dubbio che, in assenza dei predetti documenti originali, il veicolo debba essere regolarmente reinmatricolato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 60 comma 4 Cds e secondo le procedure amministrative attualmente in corso.
Si richiama, infine, l'attenzione sull'ipotesi di veicoli di interesse storico radiati d'ufficio dal PRA e muniti delle targhe e deidocumenti originali ma non risultino presenti nell'Archivio Nazionale Veicoli.
Anche in tal caso non ricorre la necessità di procedere alla reinmatricolazione, tuttavia si rende indispensabile aggiornare l'ANV , ma senza emissione di nuove targhe e di nuove carte di circolazione, nel rispetto della seguente procedura:
Il proprietario deve produrre la certificazione rilasciata da uno dei registri di marca, ASI/FMI, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuta reiscrizione nel PRA in applicazione dell'art 18 etc. etc.
L'ufficio provinciale della Motorizzazione, attraverso la transazione "SC67" provvede ad aggiornare l'ANV, inserendo "N" nel campo "cod. procedura" che non emette la relativa carta di circolazione.
Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione periodica.


LA CIRCOLARE DEL PRA:
Reiscrizione veicoli storici (art.18 Legge n. 289/2002)
La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d’ufficio d’interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.
Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art.60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che l’interessato:
•sia in possesso di targhe e carta di circolazione in originale (in mancanza il veicolo deve essere reimmatricolato, con conseguente cambio della targa);
•dimostri l’avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del quale si richiede l’iscrizione, con una maggiorazione del 50%.
ATTENZIONE:
Poiché gli enti titolari del tributo (Regioni, Province Autonome, Ministero dell’Economia e delle Finanze) non hanno ancora comunicato all’ACI se le tasse automobilistiche devono essere calcolate in misura piena o forfettaria (e quindi ridotta), per il momento sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia dell’attestazione di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del 50%.
E’ possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in cui l’interessato presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall’Ente titolare del tributo.
E’ da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l’obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.
La reiscrizione al P.R.A. del veicolo radiato d’ufficio deve precedere l’annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:
•copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
•copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
•carta di circolazione originaria;
•foglio complementare originario;
•titolo di proprietà (vedi sotto).
Se il foglio complementare (o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall’ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l’indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:
1) Reiscrizione a nome dell’intestatario precedente:
Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile allegato) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.
2) Reiscrizione a nome dell’acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:
Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).
Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all’Ufficio Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il soggetto che si intesta il veicolo."


Pierfranco Viviano - ScooterdEpoca.com

Un grazie a Daniele Rey
Riconoscimenti:  Fondatore di Scooterdepoca.com   
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