Buongiorno, chiedo informazioni, a chi più esperto di me, sul provvedimento che dovrebbe entrare in vigore il 28 dicembre 2023. Prevederebbe l'obbligo di assicurazione anche per i veicoli non circolanti (rischio statico) seppur custoditi in aree private. Ho cercato nel WEB, ma non sono riuscito a trovare testi ufficiali della legge e alcune informazioni mi sono sembrate discordanti. Qualcuno, tra noi utenti del forum, è in grado di dare ulteriori notizie sull'argomento? Grazie...
Buongiorno Biagio, ho chiesto aiuto sul forum proprio per questo. Purtroppo sembra tutto vero, da ieri ho continuato le ricerche e ho trovato il testo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 novembre 2023. Decreto legislativo n°184 con entrata in vigore del provvedimento il 28/12/2023. Non sono ferratissimo nell'italiano forense, ma quando leggo dell'obbligo di assicurazione per qualsiasi veicolo a motore azionato da forza meccanica anche se non su pubblico suolo, la cosa mi lascia purtroppo poche perplessità. Una parte la trovo sufficientemente chiara o almeno logicamente deducibile perché incrociando le banche date delle Compagnie assicuratrici con quelle della Motorizzazione si può verificare la copertura assicurativa di qualsiasi veicolo, coi documenti in vita, anche se rimessato in luoghi privati e inaccessibili. Sì... è compresa qualche deroga, ma a mio parere (spero di sbagliarmi) si farà fatica a dimostrare all'Agenzia delle Entrate, o chi per loro in caso di sanzione, che si erano tolte ruote e motore al veicolo (targato) e lo si usava come fioriera o barbeque su area privata! Una delle altre parti del testo è invece piuttosto preoccupante perché indica questo obbligo di assicurazione per "qualsiasi veicolo a motore" con una velocità di progetto superiore a 25 kmh (o di 14 kmh se pesa più di 25 kg). Praticamente quasi tutto. Per come riesco pessimisticamente ad interpretare io, oltre ad eventuali trattrici agricole, moto da cross o da pista, tra questi veicoli potenzialmente circolanti, anche se custoditi in luoghi privati, potrebbero rientrare tutti i mezzi radiati o senza documenti. Ovviamente devono verificare e contestare la presenza di questi veicoli, ma (spero sempre di essere in errore) se effettivamente esiste un obbligo il problema non è tanto l'eventuale sanzione, ma la responsabilità civile in caso di sinistro. Ovvio che già adesso i mezzi non idonei alla pubblica circolazione vengono custoditi sotto responsabilità dei loro proprietari o possessori, magari anche rimessati in sicurezza e difficilmente accessibili, ma questa legge introdurrebbe dal 28 dicembre in poi anche l'obbligo di assicurarli?
Dalla G.U. riporto quanto segue in merito alle deroghe all'obbligo assicurativo:
Come anticipato, l'articolo 2, comma 1, lettera d) inserisce un nuovo articolo 122-bis nel CAP.5
In attuazione dell'articolo 1, n. 4) della direttiva (che modifica l'articolo 5 della direttiva 2009/103/UE), si dispone, al primo e al secondo comma, la deroga all'obbligo assicurativo per le seguenti fattispecie: 1) veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente in conformità alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro); 2) veicoli per i quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa, nell'ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all'uso come mezzo di trasporto nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea (ad es. per utilizzo stagionale) da parte di specifici soggetti. La sospensione opera per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione. L'attivazione della sospensione avviene dal momento della registrazione nella banca dati della motorizzazione civile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento sulla dematerializzazione del contrassegno assicurativo RC auto (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013, n. 110) e l'impresa ne deve dare comunicazione all'assicurato (comma 3). Al fine di evitare utilizzi impropri della facoltà di sospensione, come già anticipato supra, la sanzione amministrativa in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, CAP è raddoppiata. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro un certo numero di giorni (30 giorni) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. È stato previsto che, comunque, il termine massimo della sospensione sia di nove mesi, rispetto all'annualità (articolo 122-bis, comma 2, secondo periodo). In caso di sinistro provocato da un veicolo ricadente nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2, il comma 3, a tutela delle vittime del sinistro, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 283, comma 1, lettera b) del CAP ossia l'operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di veicolo non assicurato, secondo le regole previste dal CAP.
Le deroghe mi sembra che siano tutte relative a veicoli già assicurati, anche saltuariamente (sospensione temporanea) e dotati di documenti in regola per la circolazione. Oppure sono veicoli derogati perché in attesa di rottamazione dopo aver restituito i documenti ufficiali, oppure derogati se sottoposti a qualche tipo di fermo o sequestro da parte delle Autorità competenti. Ma, esempio, una moto (auto) d'epoca completa funzionante senza documenti, o con documenti radiati d'ufficio, una moto da cross o da pista dove verrebbero collocate dalla nuova normativa? Esenti, oppure non considerate, oppure obbligate ad essere assicurate?
...veicolo in quanto inidoneo all'uso come mezzo di trasporto...
La mia battuta del veicolo trasformato in barbeque o fioriera (volendo anche verricello, betoniera, pollaio... ) era scherzosamente riferita a queste parole del punto 2 relativo alle deroghe.
Secondo un articolo comparso sulla rivista "In moto.it" farebbe eccezione "l’uso difforme dalla destinazione d’uso del veicolo. Nel caso di mezzi dotati di certificato di rilevanza storica si potrebbe sostenere che l'interesse collezionistico, pur non impedendone la possibilità di circolazione su pubblica via, cambierebbe la destinazione d'uso del veicolo (da mezzo di trasporto a oggetto di collezione). Ma di questo dovrebbero farsene carico ASI, FMI e Registri di Marca.
Le deroghe mi sembra che siano tutte relative a veicoli già assicurati, anche saltuariamente (sospensione temporanea) e dotati di documenti in regola per la circolazione. Oppure sono veicoli derogati perché in attesa di rottamazione dopo aver restituito i documenti ufficiali, oppure derogati se sottoposti a qualche tipo di fermo o sequestro da parte delle Autorità competenti. Ma, esempio, una moto (auto) d'epoca completa funzionante senza documenti, o con documenti radiati d'ufficio, una moto da cross o da pista dove verrebbero collocate dalla nuova normativa? Esenti, oppure non considerate, oppure obbligate ad essere assicurate?
Mauro Galli World Lambretta Club
Ho il sospetto che i veicoli radiati d'ufficio, demoliti ma esistenti o comunque i veicoli mai immatricolati (per es.: moto da competizione sportiva) sfuggano completamente alla possibilità di venire rintracciati perché non compaiono più (se lo sono mai stati) come regolarmente iscritti al PRA, così come pure tutti i ciclomotori mai reimmatricolati con la nuova targa.
Questo non significa che sono in regola, semplicemente non possono essere "rilevati" dalle autorità, quindi non assicurabili obbligatoriamente.
Che poi, con quale polizza si assicura un veicolo storico radiato d'ufficio o demolito ma funzionante?
Secondo un articolo comparso sulla rivista "In moto.it" farebbe eccezione "l’uso difforme dalla destinazione d’uso del veicolo. Nel caso di mezzi dotati di certificato di rilevanza storica si potrebbe sostenere che l'interesse collezionistico, pur non impedendone la possibilità di circolazione su pubblica via, cambierebbe la destinazione d'uso del veicolo (da mezzo di trasporto a oggetto di collezione). Ma di questo dovrebbero farsene carico ASI, FMI e Registri di Marca.
Secondo un articolo comparso sulla rivista "In moto.it" farebbe eccezione "l’uso difforme dalla destinazione d’uso del veicolo. Nel caso di mezzi dotati di certificato di rilevanza storica si potrebbe sostenere che l'interesse collezionistico, pur non impedendone la possibilità di circolazione su pubblica via, cambierebbe la destinazione d'uso del veicolo (da mezzo di trasporto a oggetto di collezione). Ma di questo dovrebbero farsene carico ASI, FMI e Registri di Marca.
Dal Notiziario FMI Motitalia di dicembre. Terza colonna da metà in poi. Si legge di obbligo assicurativo per tutti i veicoli immatricolati. Si legge di interlocuzione parlamentare che ha portato all'allungamento della durata periodo di sospensione assicurativa per i veicoli d'interesse storico e collezionistico. Si legge di una ipotesi (sarà una proposta/richiesta) per il loro esonero dall'obbligo assicurativo. Veicoli d'interesse storico e collezionistico presumibilmente saranno quelli in possesso di CRS.
I ciclomotori non sono previsti tra i veicoli di interesse storico e collezionistico. ASI rilascia una carta di storicità per ciclomotori che non ha alcun valore se non per il possessore. Per un ciclomotore non può essere rilasciato un crs.
ho letto velocemente quanto scritto sopra, commenti autorevoli e di amici molto informati. faccio alcune domande: che sanzioni sono previste in caso di inadempienza ? come si individuano i soggetti inadempienti? comunque siamo alla follia...
Difficile trovare un razionale! Mi spiego meglio: se a un veicolo viene sospesa (anche se tenmporaneamente) l'assicurazione, in che cosa differisce da uno che non l'ha? Voglio dire che se entrambi non circolano e vengono custoditi , ad es., in box, si trovano nella medesima situazione, cioè senza copertura assicurativa! Solo che uno è legittimato, l'altro no.
Difficile trovare un razionale! Mi spiego meglio: se a un veicolo viene sospesa (anche se tenmporaneamente) l'assicurazione, in che cosa differisce da uno che non l'ha? Voglio dire che se entrambi non circolano e vengono custoditi , ad es., in box, si trovano nella medesima situazione, cioè senza copertura assicurativa! Solo che uno è legittimato, l'altro no.
hosol
Quoto!
Certo questa è un'incongruenza non da poco, come anche non far pagare il veicolo al quale tolgo le ruote, che differenza c'è con un veicolo fermo immobile da anni?