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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
m455!m0 Posted - 16 mar 2005 : 12:59:23
Sono quasi agli sgoccioli con la reiscrizione al pra della mia ld radiata d'ufficio con sola targa (nessun altro documento).
Al contrario di coloro che hanno il libretto per me il primo "scoglio" è stata la motorizzazione, deve essere la motorizzazione a rilasciarmi il libretto, successivamente il PRA iscrive il mezzo.

Collaudo tutto OK, mi hanno chiesto una certificazione rilasciata da un'officina dove si dichiarava che il montaggio delle parti meccaniche e di carozzeria erano conformi all'originale, hanno inoltre voluto l'atto di vendita tra me ed un proprietario non intestatario, lo stesso che servirà al pra successivamente, e nella cartella delle pratiche ho anche inserito per sicurezza il mod. d'omologazione (documento fornitomi gentilmente da billy ardox a sua volta passatogli da PV33),
una sorta di certificato delle caratteristiche tecniche che rilasciano i registri storici, ma credo con nessun valore, visto che era una scansione, senza timbro e nulla.

Ebbene a parte che è stato molto divertente vedere l'ingegnere con un metro in mano che verificava le misure del telaio, l'altezza dal suolo, il raggio di sterzata del mezzo etc...
Ma la cosa a cui non ho riso è stato quando mi ha detto, che con questi mezzi non si può circolare perchè non rispettano le norme vigenti del codice della strada.
Ho ribattuto spiegando che quello che affermava vale per i mezzi d'epoca e non per i mezzi di interesse storico e collezionistico, una sottile differenza, ma per l'art. 60 del codice della strada, non lo è.

Sapete dirmi come potrei far chiudere il becco all'ingegnere?
Non vorrei che sul libretto, ci sarà appuntato sopra qualcosa del genere.
8   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
vespamodelli Posted - 23 mar 2005 : 11:24:03
Si, la richiesta del gancio portacasco è effettivamente stata fatta in diverse motorizzazioni sparse per l'Italia.
Chissà dove e come nascono queste richieste . . . chiamiamole strane, và.
Forse per censire le facce che facevano i proprietari di veicoli storici???

Chi cambia le marce non cambierà mai la lamiera con la plastica!!!
PV33 Posted - 21 mar 2005 : 23:38:56
A proposito di libertà di circolazione, forse l’Ing. in questione non sa che in alcune realtà abbastanza “illuminate”, come ad esempio Torino, quando ci sono i blocchi del traffico e le targhe alterne, i veicoli storici circolano liberamente, mentre quelli “euro3” stanno in garage…..
Le modifiche necessarie sono esattamente lo specchietto retrovisore (meglio due, così non ci sono discussioni) e la luce di stop; questo perché qualsiasi veicolo circolante deve esserne dotato. Io ritengo valga anche per i ciclomotori, ma non ho la certezza assoluta; comunque tutti quelli che ho visto passare la revisione periodica od il collaudo per rifacimento del libretto ne erano provvisti e non hanno avuto problemi.
In realtà, quando ho cercato di rifare il libretto del mio Motom 48E, tentativo poi momentaneamente arenato per altri motivi, il collaudatore mi disse che la luce di stop, da me collegata, non era necessaria, ma era una sua opinione personale.
Negli anni scorsi non era difficile sentirsi fare richieste totalmente arbitrarie come il montaggio delle frecce direzionali od, addirittura, del gancio porta-casco!
Ora la sensazione è che, grazie all’aumento delle richieste ed alla maggiore informazione generale, queste assurdità siano in diminuzione, anzi quasi scomparse.
Ciao.
Bicius Posted - 20 mar 2005 : 13:44:42
Penso che si riferisca a quegli accorgimenti (specchietto retrovisore) obbligatori adesso per circolare, però sarebbe interessante sapere se occorrono anche altre modifiche tipo la luce dello stop su mezzi dal 125 in su che al momento della fabbricazione non la prevedevano, e capire se obbligatorio anche per un 50 restaurato (non so com'è la legge attuale, praticamente tutti i 50 hanno la luce dello stop).
Mi accodo e seguo la discussione
Bicius
m455!m0 Posted - 20 mar 2005 : 13:23:23
Non vorrei approfittarmi e mi permetto di chiederti, il comma 5 dell'art. 60 del codice della strada, che riporto qui di seguito dice:

----------------------
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
----------------------

Estratto dal comma 4:
--------------------------
[...] Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.[..]
----------------------

Quindi "requisiti previsti al momento della costruzione del motoveicolo" (e su questo ci siamo, veicolo tutto origianale) mentre cosa sono "le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione"?

Qualche esempio?
Infinite grazie.
Massimo

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Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070 se si tratta di autoveicoli, o da lire 63.510 a lire 254.030 se si tratta di motoveicoli (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 26, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.




m455!m0 Posted - 20 mar 2005 : 12:23:00
Hai centrato in pieno il bersaglio, l'ingegnere in questione di fatto revisiona camion.
Potrei starmene zitto e lasciarlo nella sua convinzione, avere il mio libretto in regola etc... Ma sarebbe sbagliato da parte mia in quanto lui resterebbe convinto che tra veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico non passi nessuna differenza. Preferisco che lui capisca, come dici te bisogna fermarlo subito, ma sopratutto aprirgli gli occhi.
Di certo non aspetterò per far ciò che sul libretto vi siano appuntati degli strafalcioni.

Si è permesso pure di dirmi che stavo spendendo soldi ed energie inutilmente per regolarizzare un veicolo con il quale posso circolarci solo durante manifestazioni e raduni.

PV33 Posted - 20 mar 2005 : 00:31:56
Si tratta secondo me di una situazione abbastanza grave, questa persona dovrebbe essere "fermata" subito. Questo non tanto perchè si sia dimostrata incompetente, può succedere a chi è costantemente impegnato a revisionare camion, quanto perchè proprio per questo avrebbe dovuto avere l'umiltà di tacere e documentarsi, sarebbe bastata una telefonata ai suoi superiori. Malignamente, sono portato a pensare che se ti fossi appoggiato ad un'agenzia di pratiche auto sarebbe andata diversamente ...
Mi pare comunque d'aver capito che il libretto te lo concedono, probabilmente ci annoteranno che il veicolo è "d'interesse storico", questo è un loro diritto (anzi sarebbe un dovere) anche se non sempre lo fanno.
Se invece dovessero scrivere altre stranezze, non devi assolutamente ritirarlo e devi chiedere di parlare immediatamente col dirigente locale.
Infine un'annotazione su quei fogli di omologazione che provengono dal Lambretta Club: certamente non hanno alcun valore, sono solo delle copie che devono servire al funzionario per sapere cosa cercare nei suoi archivi; se però non trova gli originali, o decide di non cercarli, non sono e non devono diventare problemi nostri!
Un'ultima cosa: anche la richiesta di certificazione da parte di un'officina è un abuso; non è assolutamente richiesta per i veicoli radiati d'ufficio, ma solo (e non sempre) per i demoliti.
Ciao.
vespamodelli Posted - 17 mar 2005 : 19:47:09
Un rompicoglioni prima o poi lo si trova sempre . . . max vedi nei post vecchi c'è una circolare specifica mandata alle agenzie aci proprio per evidenziare le incongruità su Veicolo d'epoca e di interesse storico e collezionistico che lo sostituisce quasi in toto.
Non ricordo dove ma c'è.

Non possiamo fare altro che augurare "ogni bene" agli ingegneri appartenenti a questa categoria!!!

Chi cambia le marce non cambierà mai la lamiera con la plastica!!!
sergiolamb Posted - 16 mar 2005 : 15:18:23
Ciao Massimo,tranquillo che sui nuovi libretti non riportano nulla,almeno per quanto riguarda la motorizzazione di Rm:cambio meccanico,pneumatici,cilindrata,potenzakw,rapp.potenza/massa,db/a veicolo fermo,giri/min del motore,n°posti a sedere e il telaio.
Questo è tutto.Per non parlare del collaudo.
Ciao

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