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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Mirco69 Posted - 05 set 2013 : 12:59:57
Ciao a tutti
Come da gentile richiesta di GipiRat, trascrivo - a conoscenza di tutti- quanto riportato sulla rivista MOTOCICLISMO d'EPOCA , Anno 19, Numero 7 - Luglio 2013.

EDITORIALE ( pag 1 )

" Graditissima sentenza ma... "

" Non è indispensabile l'iscrizione ai registri Storici ASI o FMI per fruire dei benefici fiscali riservati ai veicoli storici, in particolare quelli ventennali.

Questa, in sintesi, l'importantissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione datata 15 Febbraio 2013 e numerata 3837.
Sentenza che chiude definitivamente una disputa tra opposte fazioni durata quasi 10 anni tra ricorsi e controricorsi, con quintali di carte bollate.
D'ora in poi dovrebbe bastare l'autocertificazione per avere diritto a quanto prima richiedeva moneta e burocrazia ( usiamo il condizionale perché in Italia non si sa mai...).
Comunque, un bel sollievo, una buona notizia di questi tempi grami.
Evviva! Nelle news a pagina 11, i dettagli della lunga controversia.
C'è però da dire che finora l'iscrizione ad un registro Storico facilitava le trattative per l'assicurazione e dava la possibilità di libera circolazione con mezzi a 2 tempi Euro zero.
Resta da vedere se anche per questi casi basterà l'autocertificazione.
Oppure se le varie Regioni seguiranno tutte la medesima procedura liberale o invece adotteranno variazioni sul tema col solito fine ultimo di fare cassa.

Inoltre la sentenza della Cassazione " scavalca" la famosa legge del 2010 che richiede il controllo ASI o FMI per la certificazione dei mezzi storici rilasciando il CRS ( certificato di rilevanza storica ).

E con questo forse non è detta l'ultima parola in materia.
L'ASI non ha ancora reagito ufficialmente alla sentenza, ma anche dai suoi organi interni la direzione viene sollecitata ad affrontare la questione al più presto.
Anche la FMI non ha ancora fatto udire la propria voce sull'argomento.
La rivista sta ormai per andare in stampa. Non poteva ignorare la notizia che si è diffusa solo recentemente. Deve quindi rimandare eventuali novità e pronunciamenti sul prossimo numero.
Con l'augurio che si continui sulla buona strada.

P.S.: a titolo informativo, l'ASI conta 30.000 iscrizioni-moto, che costano da 20 a 100 euro secondo il tipo richiesto, mentre la FMI ha superato le 160.000 unità, al costo di 50 euro ognuna per le moto "documentate" oppure 100 per quelle radiate. Poi naturalmente c'è il caso dell'associazione, prima al moto club e poi all'ente federale.
CARLO PERELLI ( direttore rivista ) "



Pag. 11 - stesso numero, Luglio 2013:

" ESENZIONE BOLLO "

"Una notizia importante, destinata a cambiare molte realtà regionali.
la Suprema Corte di Cassazione, in data 13 Febbraio 2013, ha stabilito che, ai fini del diritto all'esenzione dalla tassa di possesso per i veicoli tra i 20 e i 30 anni, è illegittimo il comportamento delle Regioni che pretendono una certificazione sul singolo veicolo da parte dell'ASI o della FMI.
Tradotto significa che per beneficiare di un diritto ad oggi bisogna aver iscritto al registro Storico il proprio mezzo.
La sentenza n°3837 della Cassazione trae origine dalla caparbietà del Club Storico Faentino e di un contribuente suo associato, vittima delle illegittime pretese della Regione Emilia Romagna di una certificazione ASI sulla sua auto del 1983.
Club e contribuente sono stati costretti dall'opposizione della regione a percorrere tutti e tre i gradi di giudizio per potere definitivamente vedere annullata una cartella esattoriale relativa alla tassa di possesso 2004, quando l'autovettura, conservata in condizioni perfette, già godeva da un anno del pieno diritto all'esenzione.
Sinteticamente la sentenza ha riconosciuto la violazione dell'Art. 63 della legge 342 del 21 novembre 2001, che stabilisce i criteri e i modi dell'esenzione dal pagamento della tassa di possesso per i veicoli storici che abbiano compiuto i 30 anni e per quelli in età compresa tra i 20 e i 30 anni identificati dalla FMI e dall'ASI.
A questa sentenza saranno interessate tutte le regioni italiane, ad eccezione della Lombardia, Toscana e Prov. di Bolzano che non hanno mai richiesto l'obbligo di iscrizione al Registro storico per l'esenzione dal " bollo "."

Spero di non aver commesso errori e di essere stato d'aiuto.
Ciao a tutti.
Mirco

Un sorrISO a tutti voi

18   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
scooter_italiano Posted - 15 set 2013 : 21:08:32
Se bastasse una semplice dichiarazione o che semplicemente i 20 anni si leggessero sul libretto... beh, io penso che ci ritroveremmo presto con automobili o moto costruite a metà anni 90 che ancora circolano e che sicuramente sarebbero interessate ai benefici fiscali ed assicurativi. Così presto le stesse compagnie o enti toglierebbero tali benefici a tutti, noi compresi. Ok perché magari si semplifichi senza aspettare un anno o più per reimmatricolare uno scooter, ma che almeno portino l'anzianità a 30/35 anni.

andy.D&DSC
PV33 Posted - 07 set 2013 : 12:12:26
Citazione:
Messaggio inserito da Mirco69

Ciao a tutti

Per GipiRat: ma quello che hanno scritto nell'articolo in merito al fatto che " la sentenza scavalca la famosa legge che richiede il controllo ASI o FMI per la certificazione dei mezzi storici rilasciando il CRS ", allora secondo te cosa significa ?
Non credo che a Motociclismo d'Epoca " buttino a casaccio " frasi così; non vorrei veramente che a questo punto sia sufficiente una semplice autocertificazione !




Lo fanno eccome!!
Non fraintendiamo, io sono un appassionato di quella rivista fin da quando usciva un numero all'anno; ma su certe questioni sono sempre stati superficiali.
Noto che della questione reale interessa giustamente poco ai fruitori di questo forum, perchè in effetti la sentenza "colpisce" sopratutto nel mondo dalle automobili, e solo quelle di età compresa tra i venti ed i trent'anni; la discussione è infatti subito scivolata sull'argomento delle reimmatricolazioni, a noi ben più congeniale.
GiPirat è stato chiarissimo, poi sul vivere sperando ci sono interpretazioni diverse, ma è comunque legittimo, specialmente quando tali speranze vengono alimentate più o meno (in)coscientemente da una rivista del settore.
Ciao.
GiPiRat Posted - 06 set 2013 : 19:31:24
Citazione:
Messaggio inserito da Claude03

A breve avrò a che fare con una reimmatricolazione di un Mercedes del 1970 demolito nel 1999 su suolo privato. E mi hanno indicato, prima di questa legge, un modo corretto per non passare dal registro storico. Se andrà tutto in porto vi farò sapere.
Tuttavia, secondo me, una persona qualsiasi, dotata di media intelligenza, può capire in autonomia che se un mezzo risulta avere più di 20 anni non serve certo che qualcuno certifichi ufficiamlente questa cosa, suvvia! E' già ufficiale leggendo il libretto! Solo in Italia può accadere una cosa del genere.

Ok, facci sapere come va, con i miei migliori auguri, ma le disposizioni dello Stato non hanno comunemente a che fare con il normale buon senso.

Ciao, Gino
Mirco69 Posted - 06 set 2013 : 14:28:27
Citazione:
Messaggio inserito da Claude03

Citazione:
Messaggio inserito da GiPiRat

Citazione:
Messaggio inserito da Mirco69

Ciao a tutti

Per GipiRat: ma quello che hanno scritto nell'articolo in merito al fatto che " la sentenza scavalca la famosa legge che richiede il controllo ASI o FMI per la certificazione dei mezzi storici rilasciando il CRS ", allora secondo te cosa significa ?
Non credo che a Motociclismo d'Epoca " buttino a casaccio " frasi così; non vorrei veramente che a questo punto sia sufficiente una semplice autocertificazione !

Per il momento , anche se non è il mio mestiere, consiglierei a chi deve reimmatricolare qualcosa di "continuare" con l'attuale sistema, cioè ASI-FMI, però di stare ben VIGILE e vedere gli sviluppi.

Nel numero di Agosto -Settembre, sempre il Direttore di Motociclismo d'Epoca , dichiarava di non avere ancora avuto "risposte" ufficiali in merito proprio per la questione Certificazioni ne da FMI ne da ASI : sicuramente , diceva, vedremo a partire da Settembre se succederà qualcosa ( quindi vedremo sul numero di Ottobre , se ci sarà qualche redazionale in merito ).

Comunque , GIPI , indaga per noi tutti !!! ( tu che " mastichi" sto polpettone da un sacco di tempo ! )
Ciao da Mirco.

Un sorrISO a tutti voi


Non so cosa abbia trovato nella sentenza il direttore della rivista che gli possa aver fatto pensare che basti una semplice autocertificazione per stabilire che un veicolo sia di interesse storico o meno ai fini delle reimmatricolazioni o reiscrizioni al PRA e, comunque, per i dati tecnici ed i componenti del mezzo, chi dovrebbe certifica cosa? Il decreto ministeriale in materia (non la legge!) è piuttosto chiaro, e non si presta ad interpretazioni, anche per le due circolari esplicative che lo affiancano.

La sentenza si riferisce solo alla questione fiscale del bollo ed a come si deve individuare un veicolo storico a tal fine, cosa, del resto, già contenuta nell'art. 63 della Legge 342 del 2000, che regola la materia, e che questa sentenza non fa che confermare ancora una volta, ma non per questo le regioni recalcitranti si fermeranno nelle loro richieste, statene ben certi! Spalleggiate in questo dall'ASI!

Non mi pare che ci siano dubbi in proposito, anche perché una sentenza della cassazione serve certo a fare giurisprudenza sull'argomento (e, comunque, ripeto, non entra nel merito delle reimmatricolazioni, ma solo dei bolli agevolati!), ma non è certo una legge né un decreto ministeriale.

Ciao, Gino




A breve avrò a che fare con una reimmatricolazione di un Mercedes del 1970 demolito nel 1999 su suolo privato. E mi hanno indicato, prima di questa legge, un modo corretto per non passare dal registro storico. Se andrà tutto in porto vi farò sapere.
Tuttavia, secondo me, una persona qualsiasi, dotata di media intelligenza, può capire in autonomia che se un mezzo risulta avere più di 20 anni non serve certo che qualcuno certifichi ufficiamlente questa cosa, suvvia! E' già ufficiale leggendo il libretto! Solo in Italia può accadere una cosa del genere.

faccedalibro . com/EnkelVag



Quoto al 100% ! Restiamo in attesa dei tuoi "sviluppi" .
Mirco

Un sorrISO a tutti voi
Claude03 Posted - 06 set 2013 : 13:21:13
Citazione:
Messaggio inserito da GiPiRat

Citazione:
Messaggio inserito da Mirco69

Ciao a tutti

Per GipiRat: ma quello che hanno scritto nell'articolo in merito al fatto che " la sentenza scavalca la famosa legge che richiede il controllo ASI o FMI per la certificazione dei mezzi storici rilasciando il CRS ", allora secondo te cosa significa ?
Non credo che a Motociclismo d'Epoca " buttino a casaccio " frasi così; non vorrei veramente che a questo punto sia sufficiente una semplice autocertificazione !

Per il momento , anche se non è il mio mestiere, consiglierei a chi deve reimmatricolare qualcosa di "continuare" con l'attuale sistema, cioè ASI-FMI, però di stare ben VIGILE e vedere gli sviluppi.

Nel numero di Agosto -Settembre, sempre il Direttore di Motociclismo d'Epoca , dichiarava di non avere ancora avuto "risposte" ufficiali in merito proprio per la questione Certificazioni ne da FMI ne da ASI : sicuramente , diceva, vedremo a partire da Settembre se succederà qualcosa ( quindi vedremo sul numero di Ottobre , se ci sarà qualche redazionale in merito ).

Comunque , GIPI , indaga per noi tutti !!! ( tu che " mastichi" sto polpettone da un sacco di tempo ! )
Ciao da Mirco.

Un sorrISO a tutti voi


Non so cosa abbia trovato nella sentenza il direttore della rivista che gli possa aver fatto pensare che basti una semplice autocertificazione per stabilire che un veicolo sia di interesse storico o meno ai fini delle reimmatricolazioni o reiscrizioni al PRA e, comunque, per i dati tecnici ed i componenti del mezzo, chi dovrebbe certifica cosa? Il decreto ministeriale in materia (non la legge!) è piuttosto chiaro, e non si presta ad interpretazioni, anche per le due circolari esplicative che lo affiancano.

La sentenza si riferisce solo alla questione fiscale del bollo ed a come si deve individuare un veicolo storico a tal fine, cosa, del resto, già contenuta nell'art. 63 della Legge 342 del 2000, che regola la materia, e che questa sentenza non fa che confermare ancora una volta, ma non per questo le regioni recalcitranti si fermeranno nelle loro richieste, statene ben certi! Spalleggiate in questo dall'ASI!

Non mi pare che ci siano dubbi in proposito, anche perché una sentenza della cassazione serve certo a fare giurisprudenza sull'argomento (e, comunque, ripeto, non entra nel merito delle reimmatricolazioni, ma solo dei bolli agevolati!), ma non è certo una legge né un decreto ministeriale.

Ciao, Gino




A breve avrò a che fare con una reimmatricolazione di un Mercedes del 1970 demolito nel 1999 su suolo privato. E mi hanno indicato, prima di questa legge, un modo corretto per non passare dal registro storico. Se andrà tutto in porto vi farò sapere.
Tuttavia, secondo me, una persona qualsiasi, dotata di media intelligenza, può capire in autonomia che se un mezzo risulta avere più di 20 anni non serve certo che qualcuno certifichi ufficiamlente questa cosa, suvvia! E' già ufficiale leggendo il libretto! Solo in Italia può accadere una cosa del genere.

facebook . com/EnkelVag
GiPiRat Posted - 06 set 2013 : 13:08:24
Citazione:
Messaggio inserito da Mirco69

Ciao a tutti

Per GipiRat: ma quello che hanno scritto nell'articolo in merito al fatto che " la sentenza scavalca la famosa legge che richiede il controllo ASI o FMI per la certificazione dei mezzi storici rilasciando il CRS ", allora secondo te cosa significa ?
Non credo che a Motociclismo d'Epoca " buttino a casaccio " frasi così; non vorrei veramente che a questo punto sia sufficiente una semplice autocertificazione !

Per il momento , anche se non è il mio mestiere, consiglierei a chi deve reimmatricolare qualcosa di "continuare" con l'attuale sistema, cioè ASI-FMI, però di stare ben VIGILE e vedere gli sviluppi.

Nel numero di Agosto -Settembre, sempre il Direttore di Motociclismo d'Epoca , dichiarava di non avere ancora avuto "risposte" ufficiali in merito proprio per la questione Certificazioni ne da FMI ne da ASI : sicuramente , diceva, vedremo a partire da Settembre se succederà qualcosa ( quindi vedremo sul numero di Ottobre , se ci sarà qualche redazionale in merito ).

Comunque , GIPI , indaga per noi tutti !!! ( tu che " mastichi" sto polpettone da un sacco di tempo ! )
Ciao da Mirco.

Un sorrISO a tutti voi


Non so cosa abbia trovato nella sentenza il direttore della rivista che gli possa aver fatto pensare che basti una semplice autocertificazione per stabilire che un veicolo sia di interesse storico o meno ai fini delle reimmatricolazioni o reiscrizioni al PRA e, comunque, per i dati tecnici ed i componenti del mezzo, chi dovrebbe certifica cosa? Il decreto ministeriale in materia (non la legge!) è piuttosto chiaro, e non si presta ad interpretazioni, anche per le due circolari esplicative che lo affiancano.

La sentenza si riferisce solo alla questione fiscale del bollo ed a come si deve individuare un veicolo storico a tal fine, cosa, del resto, già contenuta nell'art. 63 della Legge 342 del 2000, che regola la materia, e che questa sentenza non fa che confermare ancora una volta, ma non per questo le regioni recalcitranti si fermeranno nelle loro richieste, statene ben certi! Spalleggiate in questo dall'ASI!

Non mi pare che ci siano dubbi in proposito, anche perché una sentenza della cassazione serve certo a fare giurisprudenza sull'argomento (e, comunque, ripeto, non entra nel merito delle reimmatricolazioni, ma solo dei bolli agevolati!), ma non è certo una legge né un decreto ministeriale.

Ciao, Gino
max_83 Posted - 06 set 2013 : 11:15:24
Ok grazie mille, pensavo di riuscire a saltare questa procedura, in quanto la lambretta che ho meccanicamente non avrà nessun capriccio, solo il colore e qualche componente non originale. Dovrò provvedere a questo. Grazie ancora.

J50 Special - Work in progress: LI 3° Serie
falghe Posted - 06 set 2013 : 08:35:44
Comunque, per avere agevolazioni assicurative, serve l'iscrizione ASI o FMI, vero?
E non solo

BMW K1100RS - Lambretta SIL 150DL
Belligerante ugo Posted - 06 set 2013 : 08:28:07
Quoto Gino per immatricolare mezzi radiati o senza documenti serve ancora il C.R.S. ciao(faccio iscrizioni e al P.R.A. e mi chiedono infatti il C.R.S. ancora oggi)

belligerante ugo
Mirco69 Posted - 05 set 2013 : 23:32:24
Ciao a tutti

Per GipiRat: ma quello che hanno scritto nell'articolo in merito al fatto che " la sentenza scavalca la famosa legge che richiede il controllo ASI o FMI per la certificazione dei mezzi storici rilasciando il CRS ", allora secondo te cosa significa ?
Non credo che a Motociclismo d'Epoca " buttino a casaccio " frasi così; non vorrei veramente che a questo punto sia sufficiente una semplice autocertificazione !

Per il momento , anche se non è il mio mestiere, consiglierei a chi deve reimmatricolare qualcosa di "continuare" con l'attuale sistema, cioè ASI-FMI, però di stare ben VIGILE e vedere gli sviluppi.

Nel numero di Agosto -Settembre, sempre il Direttore di Motociclismo d'Epoca , dichiarava di non avere ancora avuto "risposte" ufficiali in merito proprio per la questione Certificazioni ne da FMI ne da ASI : sicuramente , diceva, vedremo a partire da Settembre se succederà qualcosa ( quindi vedremo sul numero di Ottobre , se ci sarà qualche redazionale in merito ).

Comunque , GIPI , indaga per noi tutti !!! ( tu che " mastichi" sto polpettone da un sacco di tempo ! )
Ciao da Mirco.

Un sorrISO a tutti voi
GiPiRat Posted - 05 set 2013 : 22:10:56
Citazione:
Messaggio inserito da miguel

scusate ma non ho capito... io ho una lambretta del 1952 demolita (restutuiti documenti e targa per capirci) nel 1983. per re-immatricolarla non devo passare più per l'FMI?

La sentenza, come tutte quelle di questo tipo, si riferisce esclusivamente alla possibilità di NON iscriversi ad ASI o FMI ai fini di accedere al bollo agevolato come tassa di circolazione per quel che riguarda i veicoli tra i 20 ed i 29 anni di età.

Per farla breve, si parla solo di benefici fiscali!
E la giurisprudenza in materia è ormai ben consolidata, tanto che ormai vengono liquidate a favore del proponente anche le spese legali (stiamo parlando ormai di centinaia di sentenze a sfavore delle singole regioni che ancora si trastullano con queste strampalate elucubrazioni in materia,in tutta Italia!).

Invece, per quel che riguarda reimmatricolazioni o reiscrizioni al PRA, l'iscrizione del veicolo ad un registro storico, come da art. 60 del CdS (cioé, soprattutto, ASI ed FMI) e la certificazione di rilevanza storica e collezionistica, sono INDISPENSABILI!

Ciao, Gino
tino sacchi Posted - 05 set 2013 : 22:09:01
grazie mirco, finalmente una buona notizia.Ogni volta che veniva concesso un beneficio, eccoli :".....si, pero' ci vuole la tessera "....tino
sbruscoli Posted - 05 set 2013 : 21:13:47
Marco adesso serve un parere pro veritate....

quellidellalambra
max_83 Posted - 05 set 2013 : 14:52:32
Interessa anche a me, ho una 3° serie 125, con vernice non originale e priva di documenti, per ritargarla posso portarla così in motorizzazione? Senza passare dall'FMI?

J50 Special - Work in progress: LI 3° Serie
miguel Posted - 05 set 2013 : 14:38:52
scusate ma non ho capito... io ho una lambretta del 1952 demolita (restutuiti documenti e targa per capirci) nel 1983. per re-immatricolarla non devo passare più per l'FMI?

Non sono un insetto... sono una Lambretta!

125 LI III serie custom, 50 De Luxe (polizia municipale Trieste), 125 DL conservata, 125 LD I versione del 1952 conservata
Mirco69 Posted - 05 set 2013 : 14:35:56
Azz.... Marco: che l'hai scritto " a mano " tutto sto popò di roba ?
E io che pensavo di essere già stato bravo ( e di "corsa" perché altrimenti ti scade il collegamento internet !! e ti si cancella tutto )
Bravo !
Mirco

Un sorrISO a tutti voi
samaghi Posted - 05 set 2013 : 14:23:27
Ecco il testo, buona lettura:

Cassazione civile sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 3837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29865/2010 proposto da:
T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in _____________, presso lo studio dell'avvocato__________________,
rappresentato e difeso dall'avvocato_________________ giusta procura a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
____________, in persona del Presidente in carica,
elettivamente domiciliata in___________________, presso lo
studio dell'avvocato_______________, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato______________________giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47/04/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 04/05/2010;

FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli atti del giudizio di legittimità.
Il 10.12.2010 è stato notificato alla Regione Emilia Romagna un ricorso di T.A. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 4.05.2010), che ha accolto l'appello della Regione Emilia Romagna contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 207/12/2008 - che aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2004, in riferimento ad autoveicolo immatricolato nell'anno 1983, siccome ritenuto "veicolo di particolare interesse storico e collezionistico" ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 63 - ed ha perciò confermato l'anzidetta cartella.
L'Amministrazione regionale intimata si è difesa con controricorso.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 28.11.2012, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. I fatti di causa.
Con la menzionata cartella di pagamento l'Amministrazione regionale ha preteso l'adempimento della tassa di possesso automobilistico dalla quale il T. aveva ritenuto di essere esente con decorrenza dal predetto periodo di imposta ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 63, comma 2, lett. c), (avendo peraltro corrisposto nell'anzidetto periodo di imposta la tassa forfettaria annua dovuta per il caso di circolazione sulla pubblica strada), della qual cosa si era doluto avanti alla CTP di Bologna, impugnando il suddetto provvedimento.
Annullata la cartella da parte della Commissione di primo grado (la quale aveva ritenuto che un'interpretazione costituzionalmente orientata del menzionato art. 63 - nell'ottica della libertà di associazione garantita dall'art. 18 Cost. - induceva a ritenere sufficiente anche la mera autocertificazione dell'esistenza dei presupposti di fatto ai fini dell'esenzione, non potendo essere imposta a chicchessia l'associazione obbligatoria all'ASI), la Regione appellava la pronuncia innanzi alla CTR, la quale ultima aderiva agli argomenti dell'Amministrazione appellante -riformando la sentenza del primo giudice - e respingeva l'impugnazione del provvedimento.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il quale si pretende l'esenzione dalla tassa necessita (per il chiaro tenore dell'art. 63 dianzi menzionato) una "determinazione dell'ASI che deve essere aggiornata annualmente" e che non costituisce un inutile atto formale ma implica "una specifica verifica sia sul possesso del requisito di anzianità, sia soprattutto sul possesso degli altri specifici elementi di cui al medesimo art. 63, comma 2, lett. a), b), c)" (carrozzeria e telaio conformi all'originale, motore originale o compatibile, interni decorosi), senza che si possa ricorrere all'alternativa dell'autocertificazione da parte del privato, strumento che è contemplato dalla legge solo in casi tassativi tra i quali non rientra quello di specie. Nè può rilevare Part.18 della Costituzione, poichè non si tratta di imporre un vincolo associativo ma di subordinare la debenza del tributo ad una "circostanza di fatto che il contribuente è del tutto libero di accettare o meno, ben potendo preferire il versamento della tassa all'iscrizione all'ASI".
4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d'impugnazione e, dichiarato il valore della causa nella misura di circa Euro 1.100,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con la consequenziale regolazione delle spese di lite.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo d'impugnazione.
Il primo motivo d'impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare delle norme di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, art. 18 Cost., e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47".
La parte ricorrente prospetta la violazione del menzionato art. 63, il cui contenuto conviene trascrivere integralmente qui di seguito:
"Sono esentali dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lett. a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di L. 50.000 per gli autoveicoli e di L. 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in L. 100.000 per gli autoveicoli ed in L. 50.000 per i motoveicoli".
Nell'assumere che detta disposizione sia stata violata dal giudice del merito, la parte ricorrente riconosce che è condizione imprescindibile ai fini dell'esenzione "una determinazione dell'ASI aggiornata annualmente che individui i veicoli appartenenti ad una delle categorie agevolate indicate al comma 2", ma evidenzia che l'ASI ha adempiuto al proprio onere con delibera del Consiglio Federale (a partire da quella del 9.11.2001 e poi di anno in anno, con successivi aggiornamenti) "scegliendo di individuare come meritevoli di esenzione tutti i veicoli prodotti da almeno 20 anni ed in possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale", così ovviando alla necessità di predisposizione di un elenco indicante i singoli modelli e marche, e ciò per la ritenuta impossibilità di redigere un elenco indicante solo alcuni specifici modelli, pena l'ingiusta penalizzazione di alcuni contribuenti (siccome emerge dalla stessa delibera dianzi menzionata). Con la delibera relativa all'anno 1984, in specie, l'ASI ha stabilito l'estensione dell'esenzione a tutti i veicoli costruiti entro il 31.12.1984, purchè gli stessi siano provvisti delle caratteristiche minime previste dal regolamento tecnico, riconducigli all'autenticità ed all'originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono (sia la delibera che il documento tecnico, come dichiara la parte ricorrente, risultano prodotti agli atti del fascicolo di primo grado sub doc. 5).
Tutto ciò considerato, la parte ricorrente assume che sia incorso in errore il giudice dell'appello nell'aver considerato quello demandato all'ASI come un accertamento condotto sul singolo autoveicolo, e cioè una procedura di tipo autorizzatolo o certificativo implicante la verifica di caso in caso dei presupposti dell'esenzione, anche in considerazione dello stato di conservazione dei componenti essenziali del mezzo. Al contrario, la menzionata disciplina di legge attribuisce valenza di accertamento costitutivo alla determinazione dell'ASI ma non con effetto ad rem, bensì generale, e cioè necessariamente riferito a categorie complessive di veicoli di interesse storico e collezionistico.
Nel medesimo senso indirizza, secondo la parte ricorrente, anche l'interpretazione fornita dall'A.F. con la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 2001/81335 del 1.6.2001, poi confermata in successive occasioni. La contraria interpretazione confliggerebbe invece sia con il principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l'ASI, una vera e propria rendita di posizione); sia con la riserva di legge stabilita nell'art. 23 Cost., (consentendosi la riscossione di somme di danaro in ragione della determinazione dell'ASI); sia con i principi in materia tributaria stabiliti dagli artt. 117 e 119 Cost. (che impedisce alle regioni, ai fini de godimento di un beneficio previsto da legge statale, di richiedere adempimenti ulteriori); sia con la libertà di associazione sancita dall'art. 18 Cost. (altrimenti imponendosi, ai fini del rilascio dell'attestazione di datazione e storicità da parte dell'ASI, l'associazione al predetto ente, siccome abilitato in via esclusiva ad accertare l'esistenza dei presupposti per l'esenzione).
E perciò, secondo la parte ricorrente, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina qui in esame non può che consentire a tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni di legge, anche ai non aderenti all'associazione, di giovarsi, dell'esenzione.
Per parte sua, il controricorrente assume - invece - che le delibere dell'ASI - reiterate annualmente - sono contrarie alle norme di legge perchè, in quanto atto di ente privato, non possono vincolare la Pubblica Amministrazione, tenuta ad agire in conformità alla legge e perciò ad esigere l'attestazione individua, per ciascun autoveicolo, della sussistenza dei requisiti funzionali all'esenzione. Ed infatti, l'interpretazione sistematica delle previsioni normative contenute nell'art. 63 menzionato pone in perfetta coerenza "l'apposito elenco" di cui al comma 1 con la "individuazione" di cui al comma 3.
D'altronde, secondo la parte controricorrente, è fatto notorio che l'ASI comunica annualmente e singolarmente alle Regioni i veicoli che hanno ottenuto l'iscrizione ASI o l'attestato di storicità, sicchè le altre delibere di contenuto "generale" e prive di individuazione di sorta costituiscono patente violazione della legge, "non essendo possibile aggiornare una determinazione che non contiene alcun elenco.
In difetto di ciò, dovevasi escludere - nella specie di causa - la conformità della carrozzeria, del motore e degli interni dello specifico veicolo considerato ai requisiti di legge, non potendosi rimettere una siffatta valutazione all'arbitrio del singolo proprietario, pena l'eventualità di abusi e conseguente paralisi dell'azione esattiva dell'Erario.
Per corollario, la controricorrente rammenta la previsione dell'art. 60 C.d.S., comma 4, a mente del quale rientrano nella categoria degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei registri ivi menzionati, tra cui è incluso quello dell'ASI la cui attività di natura pubblicistica si espleta con la produzione di atti e documenti alla P.A., alla stregua di tante altre attività di certificazione svolte da terzi estranei alla P.A. e pacificamente legittime.
Il motivo di impugnazione è fondato e da accogliersi.
Ed infatti non è in alcun modo condivisibile la tesi di parte controricorrente secondo cui le delibere che l'ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa associazione demandato dall'art. 63, comma 3, dianzi trascritto annualmente reiterate con contenuto sostanzialmente pedissequo - sono contrarie alle norme di legge. Ed infatti dette delibere - siccome attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest'ultima - vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell'esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge.
Ed infatti, a mente della precitata disposizione, è compito dell'ASI quello di predisporre un apposito elenco per la "individuazione" dei veicoli immatricolati da più di vent'anni e provvisti delle caratteristiche alla presenza delle quali la legge condiziona l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso: per quanto qui rileva, il particolare interesse storico o collezionistico, in ragione del rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume dell'autoveicolo.
A questa "individuazione" l'ASI ha compiutamente adempiuto - nelle forme che la patte ricorrente ha debitamente delucidato, assolvendo al proprio onere di autosufficienza mediante la trascrizione in atto di ricorso e mediante produzione al fascicolo di primo grado come doc. 4 - con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anzicchè con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati.
Se questo è il concreto esercizio delle funzioni che la legge ha delegato all'ASI (e che l'ASI svolge in adempimento dei compiti di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, che la stessa Regione Emilia Romagna ha menzionato nei propri scritti difensivi), non ha certo facoltà l'Amministrazione regionale di disattendere l'esito di detta individuazione sulla scolta dell'assunto - peraltro non condivisibile e frutto di lettura esorbitante del chiaro tenore della previsione normativa - che la delibera sarebbe atto di un ente privato di tipo associativo e avrebbe contenuto difforme dalla previsione di legge.
Nè può rilevare in alcun modo la circostanza che la medesima ASI (così come altri Enti espressamente a ciò delegati) rilasci attestazioni a favore dei propri associati (e ne faccia conforme comunicazione agli enti regionali) circa l'avvenuta iscrizione dei loro autoveicoli nei registri tenuti dall'ASI medesima, in relazione ai requisiti di storicità degli autoveicoli medesimi siccome menzionati nell'art.60 comma 4 del Codice della Strada, atteso che si tratta di disciplina che rileva sia sotto il profilo dell'accertamento dell'adeguato modo di conservazione (richiesto dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, concernente la "attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche), sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 215, (recante "regolamento di esecuzione al Codice della strada", per la loro circolazione su strada) ma non certo sotto il profilo dell'esenzione di cui qui trattasi.
Di ciè è fatta espressa affermazione anche nella Risoluzione n. 112/2011 dell'Agenzia delle entrate nella quale si rileva - da un canto - che "la L. 21 novembre 2000, n. 342, citato art. 63, commi 2 e 3, non delineano alcuna procedura di tipo, autorizzatorio, nè viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI o dalla FMI o in altro registro storico" e - d'altro canto - si evidenzia che "per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l'iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall'art. 60 C.d.S.", onde appare pacifico che le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetto alcuno in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 445/2005 ha fatto chiaro che "quest'ultima disposizione individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione dalla tassa automobilistica sia perche1 tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63, sia perchè la norma agevolati va fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico e non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
D'altronde, la disciplina di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l'iscrizione all'ASI come presupposto per beneficiare dell'esenzione ma prescrive soltanto l'esistenza delle caratteristiche oggetti ve di cui si è detto, sicchè suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscano un binomio necessario.
Per contro, con le proprie delibere l'ASI ha espressamente previsto che - in combinazione con il requisito della immatricolazione ultraventennale - gli autoveicoli beneficianti dell'esenzione siano solo quelli che presentano le caratteristiche minime indicate dal regolamento tecnico, con peculiare riferimento all'autenticità ed originalità del veicolo nelle parti essenziali che lo compongono. In tal modo sono stati perciò minuziosamente identificati i requisiti minimi necessari ai tini dell'esenzione e che potranno essere oggetto di specifico accertamento, previo espletamento dell'apposita procedura di verifica.
Ma un siffatto accertamento necessita, ovviamente dell'esplicita contestazione dell'insussistenza dei presupposti identificati nelle delibere ASI e condizionanti l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, la qual cosa non può che essere oggetto di un apposito avviso e non può costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, come risulta essersi verificato nella specie di causa, sotto forma di emissione della cartella esattoriale giustificata esclusivamente in ragione del non avvenuto adempimento dell'imposta, tanto più che il T. - come è pacifico - ha fatto chiara prospettazione dell'intenzione di ritenersi esentato dal pagamento del tributo mediante il versamento sostitutivo della tassa di circolazione forfetaria annua, ciò che è sufficiente a renderlo estraneo alla categoria del semplice "inadempiente".
Della sussistenza dei presupposti legittimanti l'esenzione, infatti, il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell'Amministrazione prevedere e predisporre, onde evitare che la perversa correlazione tra il difetto di un provvedimento di attestazione individuale dell'esistenza di detti requisiti e la pretesa di adempimento della Amministrazione creditrice dell'imposta determini il concreto effetto di una sostanziale elusione della previsione normativa.
Non resta che concludere che la pronuncia del giudice di secondo grado, che non si è attenuta ai suddetti principi, deve essere senz'altro cassata, sicchè poi - non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto - la controversia può essere decisa anche nel merito, con l'annullamento del provvedimento impositivo.
La regolazione delle spese di lite è informata alla regola della soccombenza quanto a questo grado di giudizio, mentre per i gradi di merito se ne può disporre la compensazione, tenuto conto della novità della questione interpretativa.
P.Q.M.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - annulla la cartella di pagamento qui impugnata. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre ad Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013


samaghi Posted - 05 set 2013 : 14:13:16
Bene, mi offro volontario, a testare sul campo la sentenza al pra di Mantova...ho giusto la J125 radiata da mettere in strada!

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